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Sentenze della Corte di Giustizia dell'UE

La sezione raccoglie gli estremi delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) che, dal mese di dicembre 2011, a seguito della loro pubblicazione sul sito della medesima, sono state trasmesse alle Camere dal Governo (Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri) e assegnate alle Commissioni parlamentari competenti per materia ai fini di un loro possibile esame, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento della Camera dei deputati.

Si tratta delle sentenze in cui lo Stato italiano o altro ente pubblico territoriale italiano sono parte - anche interveniente - nella causa dinanzi alla CGUE e delle sentenze relative a procedimenti avviati a seguito di rinvio pregiudiziale da parte di un'autorità giudiziaria italiana. Attraverso uno specifico collegamento ipertestuale è possibile consultare il testo integrale di ciascuna sentenza.
 

  • C-622/16 P (cause riunite C-622/16 P, C-623/16 P, C-624/16 P)

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 13/12/2018

    Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte ha, tra l'altro, annullato la decisione 2013/284/UE della Commissione, relativa all'aiuto di Stato SA 20829, concernente il regime di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici, nella parte in cui la Commissione europea non ha ordinato all'Italia il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili
  • C-342/17

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 13/12/2018

    Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte ha dichiarato incompatibile con l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di libertà di stabilimento, la normativa nazionale che vieta, anche contro l'espressa volontà del defunto, all'affidatario di un'urna cineraria di demandarne a terzi la conservazione, che lo obbliga a conservarla presso la propria abitazione, salvo affidarla ad un cimitero comunale, e che proibisce ogni attività esercitata con finalità lucrative avente ad oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata temporale.
  • C-328/17

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 13/12/2018

    Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte ha dichiarato che l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE, in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, e l'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 92/13/CEE in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, non ostano a una disposizione nazionale che non consente agli operatori economici di proporre un ricorso contro le decisioni dell'amministrazione aggiudicatrice relative a una procedura d'appalto alla quale essi hanno deciso di non partecipare poiché la normativa applicabile a tale procedura rendeva molto improbabile che fosse loro aggiudicato l'appalto in questione
  • C-29/17

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 13/12/2018

    Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte, dopo aver chiarito che l'articolo 3, punto 1, della direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, deve essere interpretato nel senso che l'Avastin, dopo essere stato riconfezionato alle condizioni stabilite dalle misure nazionali in causa nel procedimento principale, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva stessa, ha dichiarato: 1) che l'articolo 6 della direttiva 2001/83 non osta a misure nazionali che stabiliscono le condizioni alle quali medicinali come l'Avastin possono essere riconfezionati ai fini dell'impiego per indicazioni terapeutiche non coperte dall'autorizzazione all'immissione in commercio (impiego «off-label»); 2) che gli articoli 3, 25 e 26 del regolamento (CE) n. 726/2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una misura nazionale che - come l'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge del 23 dicembre 1996, n. 648 - autorizza l'AIFA a monitorare medicinali come l'Avastin, il cui impiego «off-label» è posto a carico finanziario del Servizio sanitario nazionale e, se del caso, ad adottare provvedimenti necessari alla salvaguardia della sicurezza dei pazienti.
  • C-262/17

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 13/12/2018

    Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte, dopo aver chiarito che, in base alla direttiva 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, sistemi costituiti a fini di autoconsumo prima della sua entrata in vigore, gestiti da un soggetto privato e connessi con la rete pubblica, costituiscono sistemi di distribuzione rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva stessa, e che sistemi classificati da uno Stato membro come sistemi di distribuzione chiusi possono beneficiare solo delle esenzioni non previste dalla suddetta direttiva, ha dichiarato: 1) che l'articolo 32, paragrafo 1, della direttiva osta a una normativa nazionale che prevede che i sistemi di distribuzione chiusi, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, non sono soggetti all'obbligo di accesso dei terzi, ma devono unicamente consentire l'accesso ai terzi rientranti nella categoria degli utenti connettibili a tali sistemi, i quali utenti hanno un diritto di accesso alla rete pubblica; 2) che l'articolo 15, paragrafo 7, e l'articolo 37, paragrafo 6, lettera b), della direttiva ostano, in assenza di una giustificazione obiettiva, a una normativa nazionale che prevede che gli oneri di dispacciamento dovuti dagli utenti di un sistema di distribuzione chiuso siano calcolati sull'energia elettrica scambiata con tale sistema da ciascuno degli utenti dello stesso attraverso il punto di connessione della loro utenza a detto sistema, qualora sia accertato che tali utenti non si trovano nella stessa situazione degli altri utenti della rete pubblica.
  • C-65/17

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 26/11/2018

    Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte ha dichiarato che un'amministrazione aggiudicatrice, qualora attribuisca un appalto pubblico di servizi che ricade sotto l'articolo 9 della direttiva 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, è tenuta a conformarsi anche alle norme fondamentali e ai principi generali del TFUE, e in particolare ai princìpi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla nazionalità, nonché all'obbligo di trasparenza che ne deriva, a condizione che, alla data della sua attribuzione, tale appalto presenti un carattere transfrontaliero certo, e che l'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 92/50/CEE deve essere interpretato nel senso che esso non si applica agli appalti pubblici di servizi rientranti nell'allegato I B di tale direttiva
  • C-606/17

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 26/11/2018

    Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte ha dichiarato che, ai sensi della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, rientra nella nozione di "contratto a titolo oneroso" la decisione mediante la quale un'amministrazione aggiudicatrice attribuisce a un operatore economico direttamente, e dunque senza previo esperimento di una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, un finanziamento interamente finalizzato alla fabbricazione di prodotti destinati ad essere forniti gratuitamente da tale operatore a diverse amministrazioni, esentate dal pagamento di qualsiasi corrispettivo a favore dell'operatore stesso, e che è incompatibile con la medesima direttiva 2004/18/CE la normativa nazionale che, equiparando gli ospedali privati "classificati" a quelli pubblici, li sottrae alla disciplina nazionale e a quella dell'Unione in materia di appalti pubblici, anche nei casi in cui tali soggetti siano incaricati di fabbricare e fornire gratuitamente alle strutture sanitarie pubbliche specifici prodotti necessari per lo svolgimento dell'attività sanitaria, quale corrispettivo per la percezione di un finanziamento pubblico funzionale alla realizzazione e alla fornitura di tali prodotti.
  • C-594/16

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 26/11/2018

    Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte ha dichiarato che l'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, non osta a che le autorità competenti degli Stati membri divulghino informazioni riservate a una persona che ne faccia richiesta per poter avviare un procedimento civile o commerciale volto alla tutela di interessi patrimoniali che sarebbero stati lesi a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di un ente creditizio, purché la domanda di divulgazione riguardi informazioni in merito alle quali il richiedente fornisca indizi precisi e concordanti che lascino plausibilmente supporre che esse risultino pertinenti ai fini di un procedimento civile o commerciale, il cui oggetto dev'essere concretamente individuato dal richiedente e al di fuori del quale le informazioni non possono essere utilizzate.
  • C-574/15

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 26/11/2018

    Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte ha dichiarato compatibile con la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA), la normativa nazionale secondo la quale l'omesso versamento, entro i termini prescritti dalla legge, dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale per un determinato esercizio integra un reato punito con una pena privativa della libertà unicamente qualora l'importo non versato superi una soglia di rilevanza penale pari a 250.000 euro, mentre è invece prevista una soglia di rilevanza penale pari a 150.000 euro per il reato di omesso versamento delle ritenute alla fonte relative all'imposta sui redditi.
  • C-54/17 e C-55/17

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 26/11/2018

    Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte ha dichiarato che la commercializzazione, da parte di un operatore di telecomunicazioni, di carte SIM sulle quali sono preimpostati e preattivati determinati servizi, senza che il consumatore ne sia stato previamente e adeguatamente informato, costituisce una fornitura non richiesta ai sensi della direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, e che è compatibile con la predetta direttiva 2005/29/CE la normativa nazionale che comporta che tale fornitura non richiesta sia sottratta alla competenza sanzionatoria dell'autorità nazionale di regolamentazione competente ai sensi della direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.

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