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Sentenze della Corte di Giustizia dell'UE

La sezione raccoglie gli estremi delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) che, dal mese di dicembre 2011, a seguito della loro pubblicazione sul sito della medesima, sono state trasmesse alle Camere dal Governo (Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri) e assegnate alle Commissioni parlamentari competenti per materia ai fini di un loro possibile esame, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento della Camera dei deputati.

Si tratta delle sentenze in cui lo Stato italiano o altro ente pubblico territoriale italiano sono parte - anche interveniente - nella causa dinanzi alla CGUE e delle sentenze relative a procedimenti avviati a seguito di rinvio pregiudiziale da parte di un'autorità giudiziaria italiana. Attraverso uno specifico collegamento ipertestuale è possibile consultare il testo integrale di ciascuna sentenza.
 

  • C-53/18

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 11/06/2019

    Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte ha dichiarato che gli articoli 8, 23, 50 e 51 della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e gli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché i princìpi di non discriminazione e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che, in una situazione quale quella in esame nel procedimento principale, un divieto temporaneo di esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non rientra né nell'ambito di applicazione di detta direttiva, né in quello degli articoli 49 e 56 del TFUE, e neppure in quello dei princìpi di non discriminazione e di proporzionalità, e che pertanto le predette norme e i predetti princìpi non ostano a un divieto siffatto
  • C-494/17

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 11/06/2019

    Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte ha dichiarato che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, non osta a una normativa nazionale che, così come applicata dagli organi giurisdizionali supremi, esclude - per docenti del settore pubblico che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un effetto retroattivo limitato - qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria e la limitazione del riconoscimento dell'anzianità maturata in forza della suddetta successione di contratti di lavoro a tempo determinato costituisce una misura proporzionata per sanzionare tale abuso
  • C-309/18

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 11/06/2019

    Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte ha dichiarato che i princìpi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE, sugli appalti pubblici, non ostano a una normativa nazionale secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un'offerta economica presentata nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l'esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d'appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara d'appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i princìpi di trasparenza e di proporzionalità non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice
  • C-305/18 - Associazione 'Verdi Ambiente e Società'

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 11/06/2019

    Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte ha dichiarato che il principio della «gerarchia dei rifiuti», di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, alla luce dell'articolo 13 di tale direttiva, non osta a una normativa nazionale che qualifica gli impianti di incenerimento dei rifiuti come «infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale», purché tale normativa sia compatibile con le altre disposizioni della direttiva che prevedono obblighi più specifici, e che gli articoli 2, lettera a), e 3, paragrafi 1 e paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale, costituita da una normativa di base e da una normativa di esecuzione, che determina in aumento la capacità degli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti e che prevede la realizzazione di nuovi impianti di tale natura, rientra nella nozione di «piani e programmi», ai sensi di tale direttiva, qualora possa avere effetti significativi sull'ambiente e deve, di conseguenza, essere soggetta ad una valutazione ambientale preventiva
  • C-611/17

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 15/05/2019

    Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte ha respinto il ricorso dell'Italia volto a ottenere l'annullamento del regolamento (UE) 2017/1398 del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca
  • T-98/16

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 16/04/2019

    Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    Il Tribunale ha disposto l'annullamento della decisione (UE) 2016/1208 della Commissione, relativa all'aiuto di Stato SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore della Cassa di risparmio della provincia di Teramo Spa (Banca Tercas) tramite intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi.
  • T-135/15

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 16/04/2019

    Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    Il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dall'Italia contro alcune rettifiche imposte con la decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, ai fini dell'esclusione dal finanziamento di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), con riferimento al regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero, al pagamento tardivo del saldo dei premi di macellazione relativi all'anno 2004 e al pagamento tardivo di alcune spese relative alle azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli.
  • C-702/17

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 16/04/2019

    Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte ha dichiarato che il diritto dell'Unione europea in materia di concessioni di servizio pubblico, letto alla luce del principio della certezza del diritto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento, che modifica le norme per il calcolo del rimborso al quale i titolari di concessioni di distribuzione di gas naturale rilasciate in assenza di una procedura di gara hanno diritto a seguito della cessazione anticipata di tali concessioni ai fini di una loro nuova assegnazione mediante gara.
  • C-498/17

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 16/04/2019

    Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte ha dichiarato che l'Italia è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 14, lettere b) e c), della direttiva 1999/31, relativa alle discariche di rifiuti, non avendo adottato tutte le misure necessarie per far chiudere al più presto o per adeguare una serie di specifiche discariche non conformi alla medesima direttiva.
  • C-487/17

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 16/04/2019

    Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte ha dichiarato che l'allegato III della direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, e le altre norme dell'Unione europea vigenti in materia di rifiuti pericolosi, devono essere interpretati nel senso che il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare tale composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi onde stabilire se il rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale, e che in tale contesto il principio di precauzione deve essere interpretato nel senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa, il detentore del rifiuto si trovi nell'impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che il rifiuto presenta, quest'ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso.

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