Il Trattato di Lisbona - entrato in vigore il 1° dicembre 2009 - riconosce il ruolo dei Parlamenti nazionali nell'architettura costituzionale dell'Unione, enunciandone le prerogative sia nei due protocolli sul ruolo dei Parlamenti nazionali e sui princìpi di sussidiarietà e proporzionalità sia in alcune disposizioni specifiche del Trattato sull'Unione europea (TUE) e del Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE).
Il ruolo dei parlamenti nazionali nell’architettura istituzionale europea è enunciato anzitutto dall’articolo 10 del TUE secondo il quale “I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo. Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini”. Tale disposizione riconosce in sostanza che i parlamenti nazionali svolgono una funzione essenziale per la legittimità democratica dell’Unione mediante l’esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sull’azione dei rispettivi governi a livello europeo.
L'articolo 12 del TUE, inserito nel titolo II "Disposizioni relative ai princìpi democratici", prevede che i Parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione:
- venendo informati dalle istituzioni dell'UE e ricevendo da esse i progetti di atti legislativi europei e alcuni altri documenti, in conformità del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali;
- vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà, secondo le procedure previste dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
- partecipando, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore, in conformità dell'articolo 70 del TFUE, ed essendo associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, in conformità degli articoli 88 e 85 del TFUE;
- partecipando alle procedure di revisione dei Trattati in conformità dell'articolo 48 del TUE;
- venendo informati delle domande di adesione all'Unione in conformità dell'articolo 49 del TUE;
- partecipando alla cooperazione interparlamentare tra Parlamenti nazionali e tra essi e il Parlamento europeo, in conformità del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea.
Altre prerogative dei Parlamenti nazionali nei Trattati
Revisione dei Trattati
L' articolo 48 del Trattato sull'Unione europea (TUE) prevede la partecipazione dei Parlamenti nazionali alla procedura di revisione ordinaria dei Trattati, stabilendo che:
- i progetti di modifica del Trattato sono notificati ai Parlamenti nazionali;
- nel caso in cui il Consiglio europeo decida di procedere nell'esame delle modifiche proposte, esso convoca una Convenzione composta da rappresentanti dei Parlamenti nazionali, dei Governi, del Parlamento europeo e della Commissione. La Convenzione esamina i progetti di revisione e adotta per consenso una raccomandazione alla Conferenza dei rappresentanti dei Governi, cui spetta di comune accordo di stabilire le modifiche da apportare al Trattato.
Clausole "passerella"
L' articolo 48 del TUE prevede che ogni iniziativa del Consiglio europeo volta ad applicare la cosiddetta "clausola passerella" - vale a dire ad estendere, deliberando all'unanimità, la procedura legislativa ordinaria ed il voto a maggioranza qualificata ai settori cui si applicano procedure legislative speciali o il voto all'unanimità - sia trasmessa ai Parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un Parlamento nazionale, notificata entro sei mesi dalla data di trasmissione, la decisione non è adottata.
Un analogo meccanismo è previsto dall' articolo 81 del TFUE, il quale dispone che i Parlamenti nazionali sono informati in merito a proposte della Commissione volte ad applicare la procedura ordinaria (anziché una procedura legislativa speciale con voto all'unanimità) ad aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali. Se un Parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata.
Adesione dei nuovi Stati membri
L' articolo 49 del TUE prevede che i Parlamenti nazionali siano informati della domanda di adesione proveniente da uno Stato europeo che desideri diventare membro dell'Unione.
Controllo sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia
L' articolo 70 del TFUE stabilisce che i Parlamenti nazionali siano informati dei risultati della valutazione dell'attuazione delle politiche dell'Unione relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
L' articolo 71 del TFUE prevede che i Parlamenti nazionali siano tenuti informati dei lavori del Comitato politico istituito in seno al Consiglio dell'UE per promuovere e rafforzare la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna.
Gli articoli 85 e 88 del TFUE dispongono che i Parlamenti nazionali siano associati, rispettivamente, alla valutazione delle attività di Eurojust ed al controllo delle attività di Europol, secondo modalità da stabilire in appositi regolamenti.
Clausola di flessibilità
L' articolo 352 del TFUE prevede che se un'azione appare necessaria per realizzare obiettivi stabiliti dal Trattato senza che questa abbia previsto i poteri d'azione da parte dell'Unione, il Consiglio può adottarla deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo (clausola di flessibilità). In questo caso la Commissione europea deve richiamare l'attenzione dei Parlamenti nazionali, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà.