La sezione raccoglie gli estremi delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) che, dal mese di dicembre 2011, a seguito della loro pubblicazione sul sito della medesima, sono state trasmesse alle Camere dal Governo (Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri) e assegnate alle Commissioni parlamentari competenti per materia ai fini di un loro possibile esame, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento della Camera dei deputati.
Si tratta delle sentenze in cui lo Stato italiano o altro ente pubblico territoriale italiano sono parte - anche interveniente - nella causa dinanzi alla CGUE e delle sentenze relative a procedimenti avviati a seguito di rinvio pregiudiziale da parte di un'autorità giudiziaria italiana. Attraverso uno specifico collegamento ipertestuale è possibile consultare il testo integrale di ciascuna sentenza.
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
La Corte ha dichiarato manifestamente irricevibile una domanda di pronuncia pregiudiziale volta ad accertare se l'attività di servizio del giudice di pace rientri nella nozione di "lavoratore a tempo determinato" di cui, in combinato disposto, agli articoli 1, paragrafo 3, e 7 della direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, alla clausola 2 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, e all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europe.
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
La Corte ha dichiarato compatibile con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, la normativa nazionale che, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tiene conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
La Corte ha dichiarato che, nell'ambito della nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, le auto funebri devono essere classificate alla voce 8703 di tale nomenclatura, relativa agli autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone.
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
La Corte ha dichiarato che, in base all'articolo 1, ultimo periodo, del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, non è necessaria la preventiva autorizzazione della Corte stessa qualora un terzo avvii un procedimento di pignoramento di un credito presso un organismo di uno Stato membro che abbia a sua volta un debito corrispondente nei confronti del debitore del terzo, beneficiario di fondi concessi per l'esecuzione di progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo.
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
La Corte ha dichiarato incompatibile con la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, la normativa nazionale in forza della quale le norme che disciplinano i rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa, non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati in tale settore.
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
La Corte ha dichiarato compatibile con la direttiva 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari, la normativa nazionale secondo cui le imprese di autotrasporto, di spedizione o di corriere espresso che forniscono servizi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali costituiscono, salvo nel caso in cui la loro attività sia limitata al trasporto degli invii postali, fornitori di servizi postali, normativa che impone a tutte le imprese in questione di disporre di un'autorizzazione generale per la fornitura di servizi postali e ai titolari dell'autorizzazione di contribuire a un fondo di compensazione degli oneri del servizio universale allorché detti servizi possono, nell'ottica di un utente, essere compresi nell'ambito del servizio universale a ragione di un sufficiente livello di intercambiabilità.
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
La Corte, dichiarandola inadempiente agli obblighi derivanti dall'articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ha condannato l'Italia per non aver adottato tutte le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012, causa C-565/10, in materia di trattamento delle acque reflue urbane, al pagamento alla Commissione europea di una somma forfettaria di 25 milioni di euro, nonché di una penalità di 30.112.500 euro per ciascun semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per ottemperare alla sentenza.
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI), X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
La Corte ha dichiarato compatibile con la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la normativa nazionale che impone agli operatori economici, per la certificazione della sostenibilità dei bioliquidi, oneri specifici, diversi e più ampi rispetto a quelli previsti da un sistema volontario di certificazione della sostenibilità, quale il sistema International Sustainability and Carbon Certification (ISCC), nella misura in cui tale sistema è stato approvato soltanto per i biocarburanti e gli oneri suddetti riguardano soltanto i bioliquidi, e che impone un sistema nazionale di verifica della sostenibilità dei bioliquidi, secondo cui tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di consegna del prodotto considerato, anche quando si tratti di intermediari che non conseguono alcuna disponibilità fisica delle partite di bioliquidi, sono tenuti a rispettare taluni obblighi di certificazione, di comunicazione e di informazione scaturenti da detto sistema.
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
La Corte ha dichiarato la validità dei regolamenti (CE) n. 91/2009, (UE) n. 924/2012 e (UE) 2015/519, che istituiscono dazi antidumping definitivi su alcuni prodotti originari della Repubblica popolare cinese.
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
La Corte ha dichiarato che la direttiva 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e i princìpi generali ad essa sottesi devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a norme di diritto nazionale che non prevedono la revisione periodica dei prezzi dopo l'aggiudicazione di appalti rientranti nei settori considerati da tale direttiva