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Sentenze della Corte di Giustizia dell'UE

La sezione raccoglie gli estremi delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) che, dal mese di dicembre 2011, a seguito della loro pubblicazione sul sito della medesima, sono state trasmesse alle Camere dal Governo (Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri) e assegnate alle Commissioni parlamentari competenti per materia ai fini di un loro possibile esame, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento della Camera dei deputati.

Si tratta delle sentenze in cui lo Stato italiano o altro ente pubblico territoriale italiano sono parte - anche interveniente - nella causa dinanzi alla CGUE e delle sentenze relative a procedimenti avviati a seguito di rinvio pregiudiziale da parte di un'autorità giudiziaria italiana. Attraverso uno specifico collegamento ipertestuale è possibile consultare il testo integrale di ciascuna sentenza.
 

  • cause riunite C 112/22 e C-223/22

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 10/09/2024

    Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO), XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte di giustizia dell’UE ha stabilito che, ai sensi della direttiva 2003/109/CE, uno Stato membro non può subordinare l’accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l’assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di avervi risieduto per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Allo Stato membro è altresì vietato sanzionare penalmente le false dichiarazioni riguardanti tale requisito illegale di residenza.
  • C-713/22

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 10/09/2024

    Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA), VI COMMISSIONE (FINANZE), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte di giustizia dell’UE ha stabilito che l’art. 3, par.3, lett. b), della sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio (in seguito abrogata dalla direttiva (UE) 2017/1132), relativa alle scissioni delle società per azioni, deve essere interpretato nel senso che la regola della responsabilità solidale delle società beneficiarie da esso enunciata si applica non soltanto agli elementi di natura determinata del patrimonio passivo non attribuiti in un progetto di scissione, ma anche a quelli di natura indeterminata, come i costi di bonifica e per danni ambientali che siano stati constatati, valutati o definiti dopo la scissione di cui trattasi, purché essi derivino da comportamenti della società scissa antecedenti all’operazione.
  • C-598/22

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 10/09/2024

    Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    la Corte di giustizia dell’UE ha stabilito che non viola la libertà di stabilimento (art. 49 TFUE) una normativa nazionale in base alla quale, alla scadenza di una concessione per l’occupazione del demanio pubblico e salva diversa pattuizione nell’atto di concessione, il concessionario sia tenuto a cedere, immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo, le opere non amovibili realizzate nell’area concessa, anche in caso di rinnovo della concessione.
  • C-626/22

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 17/07/2024

    Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    la Corte di giustizia dell'UE ha affermato che la direttiva sulle "emissioni" industriali deve essere interpretata nel senso che la nozione di "inquinamento" in essa contenuta include sia i danni all'ambiente che quelli alla salute umana e che pertanto la valutazione dell'impatto dell'attività di un'installazione, come l'acciaieria Ilva, su tali due aspetti deve costituire atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame dell'autorizzazione all'esercizio di una tale installazione. Ha stabilito altresì che ai fini del rilascio o del riesame di un'autorizzazione all'esercizio di un'installazione l'autorità competente deve considerare, oltre alle sostanze inquinanti prevedibili, tutte quelle oggetto di emissioni scientificamente note come nocive, comprese quelle generate dall'installazione interessata che non siano state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale di tale installazione. La Corte chiarisce infine che qualora siano stati individuati pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute umana la direttiva esige che l'esercizio dell'installazione sia sospeso, in quanto essa osta, in questi casi, a una normativa nazionale che conceda ripetute proroghe al termine concesso al gestore di un'installazione per conformarsi alle misure di protezione dell'ambiente e della salute umana previste dall'autorizzazione all'esercizio di tale installazione.
  • C-41/23

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 17/07/2024

    Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che la direttiva 2003/88/CE va interpretata nel senso che uno Stato membro, a differenza di quanto prevede per i magistrati ordinari, non può escludere per i magistrati onorari che si trovano in una situazione comparabile, qualsiasi diritto alla corresponsione di un'indennità durante il periodo feriale di sospensione delle attività giudiziarie ed alla tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
    Inoltre, ha precisato che viola la direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, una normativa nazionale ai sensi della quale il rapporto di lavoro dei magistrati onorari può essere oggetto di rinnovi successivi senza che siano previste, al fine di limitare l'utilizzo abusivo di tali rinnovi, sanzioni effettive e dissuasive o la trasformazione del rapporto di lavoro di tali magistrati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  • C-148/23

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 17/07/2024

    Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI), X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che gli articoli 1 e 3 della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, letti alla luce dei suoi considerando 8, 14 e 25 e dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, nonché l'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che, nel contesto della sostituzione di un regime nazionale di sostegno all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili basato su quote di tale energia elettrica da immettere nella rete nazionale e sulla concessione di certificati verdi alle imprese che producono detta energia elettrica con un regime nazionale di sostegno alla stessa energia elettrica basato sulla concessione di tariffe di riacquisto incentivanti a tali imprese, subordina il beneficio di quest'ultimo regime alla stipula di una convenzione vertente sulle condizioni di concessione di tale sostegno tra una siffatta impresa e un ente controllato dallo Stato incaricato della gestione e del controllo di quest'ultimo regime, anche per le imprese che, tenuto conto della data di entrata in esercizio dei loro impianti, beneficiavano del regime nazionale di sostegno fondato su quote e sulla concessione di certificati verdi.
  • C-665/22

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 05/07/2024

    Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che l'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE va interpretato nel senso che uno Stato membro, allo scopo di garantire l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento 2019/1150, non può imporre ai fornitori di servizi di intermediazione stabiliti in un altro Stato membro misure ai sensi delle quali essi siano obbligati, a pena di sanzioni, a trasmettere periodicamente a un'autorità di tale Stato membro un documento relativo alla loro situazione economica, nel quale devono essere precisate numerose informazioni concernenti, in particolare, i ricavi del fornitore.

  • C-663/22

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 05/07/2024

    Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che il regolamento 2019/1150 va interpretato nel senso che uno Stato membro, allo scopo di garantire l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento, non può imporre ai fornitori di servizi di intermediazione misure ai sensi delle quali essi siano obbligati, allo scopo di prestare i loro servizi in tale Stato membro e a pena di sanzioni, a trasmettere periodicamente a un'autorità di tale Stato membro un documento relativo alla loro situazione economica, nel quale devono essere precisate numerose informazioni concernenti, in particolare, i ricavi degli stessi fornitori.

  • (cause riunite C-664/22 e C-666/22)

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 05/07/2024

    Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI), X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che l'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE va interpretato nel senso che uno Stato membro, allo scopo di garantire l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento 2019/1150, non può imporre ai fornitori di servizi di intermediazione e di motori di ricerca online stabiliti in un altro Stato membro misure ai sensi delle quali essi siano obbligati, a pena di sanzioni, a iscriversi in un registro tenuto da un'autorità del primo Stato membro, a comunicare a quest'ultima una serie di informazioni dettagliate sulla loro organizzazione e a versare alla stessa un contributo economico.

  • C-770/22

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 17/05/2024

    Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    Con sentenza dell'11 aprile 2024 nella causa C770/22 (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contro OSTP Italy Srl), la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che gli articoli da 43 a 45 del regolamento 952/2013/UE, che istituisce il codice doganale dell'UE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede l'immediata esecutività delle sentenze di primo grado non ancora divenute definitive che riguardino risorse proprie tradizionali dell'Unione stessa.

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