La sentenza stabilisce che la Repubblica Italiana, non avendo nei termini stabiliti adottato tutti i provvedimenti necessari a recuperare presso i beneficiari l'aiuto per il salvataggio concesso in favore di New Interline SpA (impresa produttrice di poltrone e divani, di seguito «New Interline») sotto forma di garanzia statale pari a 2,75 Milioni di euro, aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato comune dalla decisione della Commissione 16 aprile 2008 2008/697/CE, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 249, quarto comma TCE nonché 2 e 3 della suddetta decisione.
La Corte ribadisce come, in base a una costante giurisprudenza, lo Stato membro destinatario di una decisione di recupero di aiuti di Stato è tenuto al rispetto del principio di effettività in forza del quale deve garantire che le procedure nazionali adottate consentano un recupero effettivo ed immediato, rispettoso dei tempi stabiliti dalla Commissione.
Ai sensi della consolidata giurisprudenza in materia, inoltre, la Corte ritiene che i motivi addotti dal Governo italiano per giustificare il mancato recupero degli aiuti illegittimamente concessi – ossia che l'avvio di una procedura fallimentare ostava a qualsiasi azione dei creditori della New Interline diretta al recupero dei loro crediti – non siano tali da impedire di dare esecuzione alla decisione 2008/697/CE, dal momento che il ripristino della situazione anteriore e l'eliminazione della distorsione della concorrenza risultante dagli aiuti illegittimamente erogati possono essere conseguiti, in linea di principio, con l'iscrizione al passivo fallimentare del credito relativo alla restituzione degli aiuti in questione.
La Corte osserva come invece le procedure attivate dall'Italia non abbiano consentito il recupero entro il termine di quattro mesi fissato al 18 agosto 2008 dall'art. 3, n. 2, della decisione 2008/697/CE citando, ad esempio, come la richiesta da parte dell'Italia d'iscrizione al passivo della New Interline del credito relativo al recupero dell'aiuto in questione sia avvenuta solo il 31 ottobre 2008.
Sempre riferendosi alla giurisprudenza consolidata, la Corte precisa infine che l'iscrizione nell'elenco dei crediti di quello relativo alla restituzione degli aiuti in questione consente di porsi in regola con l'obbligo di recupero solo qualora, nel caso in cui le autorità statali non possano recuperare integralmente l'importo degli aiuti, la procedura concorsuale giunga alla liquidazione dell'impresa, ossia alla cessazione definitiva della sua attività, che le autorità statali possono provocare in qualità di azionisti o creditori. Nell'avviso della Corte, dalle spiegazioni fornite dalla Repubblica italiana in udienza, rimane incerto se la New Interline abbia continuato le sue attività dopo l'apertura della procedura di concordato preventivo e, in particolare, dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 3, n. 2, della decisione 2008/697.