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Il Parlamento italiano e l'Unione europea

L’intervento del Parlamento nell’attuazione della normativa dell’UE

La legge di delegazione europea e la legge europea

L'art. 29, comma 4, della legge n. 234 del 2012 prevede che il Governo presenti alle Camere entro il 28 febbraio di ogni anno, il disegno di legge di delegazione europea. Il provvedimento conferisce al Governo la delega per il recepimento delle direttive, l'attuazione di altri atti dell'UE nonché per la modifica o abrogazione di disposizioni vigenti, limitatamente a quanto necessario per garantire la conformità dell'ordinamento ai pareri motivati o alle sentenze di condanna della Corte di giustizia.

La legge individua le direttive i cui schemi di decreto legislativo o di regolamento di recepimento, prima della loro adozione, debbano essere sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Si prevede, inoltre, la possibilità per il Governo, nel caso in cui insorgessero nuove esigenze di adempimento, di presentare entro il 31 luglio di ciascun anno un ulteriore disegno di legge di delegazione europea relativo al secondo semestre dell'anno stesso.

Il ddl di delegazione europea viene esaminato, secondo le norme del regolamento (che sono riferite alla legge comunitaria), insieme alla relazione annuale del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'UE nell'anno precedente (vedi supra). L'esame si svolge in sede referente presso la Commissione politiche dell'UE e, per le parti di rispettiva competenza, presso le altre Commissioni.

Il disegno di legge europea, in base all''art. 29, comma 5, della legge n. 234 viene presentato, ove necessario, dal Governo per dare attuazione diretta agli obblighi normativi dell'UE, in particolare mediante disposizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, ovvero necessarie per dare attuazione ad atti dell'UE e ai Trattati internazionali conclusi dall'Unione, nonchè norme emanate nell'ambito del potere sostitutivo statale.

Entro il 31 luglio di ogni anno il Governo può presentare alle Camere un ulteriore disegno di legge europea, il cui titolo è completato dalla dicitura "secondo semestre", debitamente corredato di relazione illustrative.

Il controllo parlamentare sulle procedure di infrazione

La legge n. 234 del 2012 detta, in particolare agli artt. 14 e 15, specifiche previsioni volte a consentire il controllo parlamentare sulle procedure di infrazione. A questo scopo si prevede che il Governo:

  • trasmetta alle Camere ogni tre mesi gli elenchi delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri organi giurisdizionali dell'UE relative all'Italia, nonché delle procedure di infrazione e dei procedimenti formali in materia di aiuti di Stato avviati nei confronti dell'Italia e ogni sei mesi informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario di tali atti;
  • informi ogni sei mesi le Camere sullo stato di recepimento delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza;
  • nel caso in cui il provvedimento di recepimento di una direttiva dell'UE non sia stato adottato alla scadenza del termine da essa previsto, trasmetta alle Camere una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo nel recepimento;
  • comunichi alle Camere le decisioni della Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura di infrazione;
  • informi le Camere di ogni sviluppo significativo delle procedure di infrazione, avviate per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia che possono condurre ad una ulteriore sentenza di condanna dello Stato, al pagamento di una somma forfettaria o ad una penalità;

Quando una procedura di infrazione o un procedimento formale in materia di aiuti di Stato è posto alla base di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, nonché, in ogni altro caso, su richiesta di una delle due Camere, il Governo comunica alle Camere le informazioni o i documenti relativi a tali atti.

Il monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

La legge europea 2019-2020 (legge 23 dicembre 2021, n. 238) ha introdotto, all'art. 43, disposizioni per il monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In particolare si prevede che:

  • il Governo trasmetta al Parlamento ogni sei mesi relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del PNRR;
  • le relazioni trasmesse dal Governo siano esaminate dalle Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR, le quali svolgono ogni opportuna attività conoscitiva finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia e alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi;
  • le Commissioni parlamentari svolgano audizioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione progetti aventi ricadute sui territori;
  • al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, le Commissioni parlamentari possano adottare atti di indirizzo al Governo che indichino le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.

L'esame dei profili di compatibilità comunitaria dei progetti di legge

Il regolamento della Camera dispone che la XIV Commissione politiche dell'UE esprima parere sui profili di compatibilità con il diritto dell'UE di tutti i progetti di legge che contengano disposizioni rilevanti sotto il profilo della normativa europea.

Anche le Commissioni di merito sono tenute a prendere in considerazione, nell'ambito della istruttoria legislativa, la compatibilità della disciplina proposta con la normativa dell'UE.

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