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Sentenze della Corte di Giustizia dell'UE

La sezione raccoglie gli estremi delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) che, dal mese di dicembre 2011, a seguito della loro pubblicazione sul sito della medesima, sono state trasmesse alle Camere dal Governo (Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri) e assegnate alle Commissioni parlamentari competenti per materia ai fini di un loro possibile esame, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento della Camera dei deputati.

Si tratta delle sentenze in cui lo Stato italiano o altro ente pubblico territoriale italiano sono parte - anche interveniente - nella causa dinanzi alla CGUE e delle sentenze relative a procedimenti avviati a seguito di rinvio pregiudiziale da parte di un'autorità giudiziaria italiana. Attraverso uno specifico collegamento ipertestuale è possibile consultare il testo integrale di ciascuna sentenza.
 

  • C-350/17

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 16/04/2019

    Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte ha dichiarato che gli articoli 5 e 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, devono essere interpretati nel senso che il citato articolo 5 non è applicabile a un procedimento di aggiudicazione svoltosi prima del 3 dicembre 2019, cosicché un'autorità competente che, mediante una decisione di aggiudicazione conclusiva di una procedura di gara, attribuisca prima di tale data un contratto di concessione di un servizio pubblico di trasporto locale di passeggeri su strada non è tenuta a conformarsi al medesimo articolo 5.
  • C-245/18

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 16/04/2019

    Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte ha dichiarato che l'articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che, ove un ordine di pagamento sia eseguito in conformità all'identificativo unico fornito dall'utente di servizi di pagamento, che non corrisponde al nome del beneficiario specificato dall'utente stesso, la limitazione della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, prevista dalla disposizione in oggetto, si applica sia al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, sia al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.
  • C-192/17

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 26/03/2019

    Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte ha dichiarato che il fabbricante di un'apparecchiatura radio, quando applica la procedura di cui all'allegato III, secondo comma, della direttiva 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, e si basa su norme armonizzate per definire le serie di prove indicate a tale comma, non è tenuto a rivolgersi a un organismo notificato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della medesima direttiva e, pertanto, non è tenuto ad aggiungere alla marcatura CE il numero di identificazione di tale organismo, né è tenuto ad aggiungere alla medesima marcatura il numero di identificazione di un organismo certificato che egli abbia interpellato di sua volontà, pur non essendovi obbligato.
  • C-710/17 - CCC

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 19/03/2019

    Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte ha dichiarato che la domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Consiglio di Stato con ordinanza del 28 settembre 2017, in ordine alla compatibilità con l'articolo 48 della direttiva 2004/18/CE dell'articolo 53, comma 3, del codice dei contratti pubblici - che ammette alla partecipazione un'impresa con un progettista "indicato" il quale ultimo, a sua volta, non essendo concorrente, non può ricorrere all'istituto dell'avvalimento - è irricevibile, in quanto tale domanda non menziona e non giustifica, neppure in via subordinata, l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo.
  • C-386/17

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 12/02/2019

    Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte ha dichiarato che le norme sulla litispendenza nei procedimenti civili e commerciali e nei procedimenti in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, di cui agli articoli 27 del regolamento (CE) n. 44/2001 e 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003, nel caso in cui, nell'ambito di una controversia in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari, l'autorità giurisdizionale successivamente adita abbia adottato, in violazione di tali norme, una decisione poi divenuta definitiva, ostano a che le autorità giurisdizionali dello Stato membro cui appartiene l'autorità giurisdizionale preventivamente adita neghino, per questo solo motivo, il riconoscimento di tale decisione, e che la loro violazione non può, di per sé, giustificare il mancato riconoscimento della decisione per sua contrarietà manifesta all'ordine pubblico di tale Stato membro.
  • C-675/17

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 22/01/2019

    Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte ha dichiarato che, nell'ambito della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, gli articoli 21, 22 e 24, concernenti i titoli di formazione di medico, di infermiere, di dentista, di veterinario, di farmacista e di architetto, impongono ad uno Stato membro, la cui normativa prevede l'obbligo di formazione a tempo pieno e il divieto della contemporanea iscrizione a due formazioni, di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti. Ha, altresì, dichiarato che l'articolo 21 e l'articolo 22, lettera a), della direttiva 2005/36/CE ostano a che lo Stato membro ospitante verifichi il rispetto della condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno.
  • C-667/17

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 22/01/2019

    Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte ha dichiarato che l'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, in combinato disposto con l'articolo 2, punto 4, di tale regolamento, non osta a una normativa tributaria nazionale che assoggetta all'imposta sul reddito delle persone fisiche gli importi concessi a queste ultime, a titolo di borsa di studio, dall'organismo pubblico incaricato dell'attuazione del progetto selezionato dall'autorità di gestione del programma operativo di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del suddetto regolamento, e finanziato con Fondi strutturali europei.
  • C-219/17

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 22/01/2019

    Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte ha dichiarato che l'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea osta a che gli organi giurisdizionali nazionali esercitino un controllo di legittimità sugli atti di avvio, preparatori o di proposta non vincolante adottati dalle autorità nazionali competenti nell'ambito della procedura prevista agli articoli 22 e 23 della direttiva 2013/36/UE, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1024/2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, nonché agli articoli da 85 a 87 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU); è al riguardo irrilevante la circostanza che un giudice nazionale sia stato investito di un'azione specifica di nullità per asserita violazione del giudicato formatosi su una decisione giudiziaria nazionale.
  • C-216/17 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 22/01/2019

    Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte ha dichiarato che, in base all'articolo 1, paragrafo 5, e all'articolo 32, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, un'amministrazione aggiudicatrice può agire per se stessa e per altre amministrazioni aggiudicatrici, chiaramente individuate, che non siano direttamente parti di un accordo quadro, purché i requisiti di pubblicità e di certezza del diritto e, pertanto, di trasparenza siano rispettati. Ha, altresì, escluso la possibilità che le amministrazioni aggiudicatrici che non siano firmatarie di tale accordo quadro non determinino la quantità delle prestazioni che potranno essere richieste all'atto della conclusione da parte loro degli accordi che gli danno esecuzione o che la determinino mediante riferimento al loro ordinario fabbisogno, pena violare i princìpi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici interessati alla conclusione di tale accordo quadro.
  • C-648/16

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 13/12/2018

    Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte ha dichiarato che la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché i princìpi di neutralità fiscale e di proporzionalità non ostano a una normativa nazionale che consente all'Amministrazione finanziaria, a fronte di gravi divergenze tra i redditi dichiarati e i redditi stimati sulla base di studi di settore, di ricorrere a un metodo induttivo, basato sugli studi di settore stessi, al fine di accertare il volume d'affari realizzato dal contribuente e procedere, di conseguenza, a rettifica fiscale con imposizione di una maggiorazione dell'IVA, a condizione che tale normativa e la sua applicazione permettano al contribuente, nel rispetto dei princìpi di neutralità fiscale e di proporzionalità nonché del diritto di difesa, di contestare, sulla base di tutte le prove contrarie di cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo e di esercitare il proprio diritto alla detrazione dell'imposta.

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