Con la sentenza in oggetto la Corte ha respinto ricorsi in oggetto il Regno di Spagna e la Repubblica italiana volti ad ottenere l'annullamento della decisione 2011/167/UE del Consiglio che ha autorizzato una cooperazione rafforzata per l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria a livello UE.
La cooperazione rafforzata è una procedura istituzionale prevista dal Trattato di Lisbona che consente ad almeno 9 Stati membri di progredire secondo ritmi e/o obiettivi diversi qualora determinati obiettivi non possano essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'UE nel suo insieme. Con la citata decisione 2011/167/UE il Consiglio ha autorizzato la cooperazione rafforzata per la creazione di un brevetto unico europeo; alla cooperazione rafforzata hanno aderito tutti gli Stati membri dell'UE, ad eccezione di Italia e Spagna che si sono opposte al regime linguistico proposto per il futuro brevetto unico basato sull'utilizzo di inglese, francese o tedesco (lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti), considerandolo in palese violazione del principio di parità linguistica stabilito dai Trattati. In attuazione della decisione sopra richiamata, il 17 dicembre 2012 sono stati adottati i regolamenti (UE) n. 1257/2012 e n. 1260/2012; dopo la loro entrata in vigore, il 1° gennaio 2014, il brevetto unico europeo sarà valido per i 25 Stati che hanno aderito alla cooperazione rafforzata, mentre Italia e Spagna potranno aderire successivamente in qualsiasi momento.
Nel ricorso del Governo italiano, presentato il 31 maggio 2011, si chiedeva l'annullamento della decisione impugnata per i seguenti motivi (analoghi motivi di annullamento sono addotti nel ricorso del Governo spagnolo):
- incompetenza del Consiglio ad instaurare la cooperazione rafforzata. Ad avviso dell'Italia la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale rientrerebbe nell'ambito delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno, materia di competenze esclusiva per la quale, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, comma 1, del Trattato sull'Unione europea (TUE), il ricorso alla cooperazione rafforzata non è consentito.
Nella sentenza in esame la Corte statuisce invece che che la la competenza a creare titoli europei di proprietà intellettuale e a stabilire i relativi regimi linguistici, di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del TFUE, si iscrive nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, settore di competenza concorrente. Le regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno sono invece quelle stabilite agli articoli 101-109 del TFUE (relativi alle intese, all'abuso di posizione dominante ed agli aiuti di Stato);
- sviamento di potere. Ad avviso del Governo italiano, il vero obiettivo della cooperazione rafforzata non sarebbe di contribuire al processo d'integrazione (articolo 20, paragrafo 1, del TUE), ma di eliminare l'opposizione di Italia e Spagna alla proposta della Commissione sul regime linguistico del brevetto unitario escludendoli da un negoziato difficile, e di eludere il requisito dell'unanimità previsto dall'articolo 118 del TFUE. Secondo il Governo italiano il ricorso alla cooperazione rafforzata sarebbe giustificabile solo nel caso in cui uno o più Stati membri non siano pronti a partecipare ad un'azione legislativa dell'Unione nel suo insieme. Inoltre, la tutela conferita da un brevetto unitario applicabile, in virtù della cooperazione rafforzata, solo ad alcuni Stati membri dell'UE, non configurerebbe soltanto una palese violazione dell'articolo 118 del TFUE in base al quale la creazione di titoli europei per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale deve essere mirata a garantire una protezione uniforme in tutta l'Unione, ma non apporterebbe neanche benefici in termini di uniformità, e dunque di integrazione, rispetto alla situazione derivante dall'attuazione delle norme previste dalla Convenzione sul brevetto europeo (CBE) del 1973.
La Corte respinge le argomentazioni dell'Italia, sostenendo che:
- la decisione del Consiglio di autorizzare una cooperazione rafforzata dopo aver constatato che il brevetto unitario ed il suo regime linguistico non potevano essere instaurati entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, non costituisce un'elusione del requisito dell'unanimità o un'esclusione di Italia e Spagna, ma contribuisce al processo di integrazione; gli articoli 20 del TUE e 326-334 del TFUE non limitano infatti la facoltà di ricorrere alla cooperazione rafforzata al solo caso in cui uno o più Stati membri non siano ancora pronti a partecipare ad un'azione legislativa dell'UE nel suo insieme, ma estende tale facoltà anche al caso in cui per diversi motivi (mancanza di interesse di uno o più Stati membri o incapacità degli stessi di pervenire ad un accordo) sia impossibile istituire un regime comune per l'insieme dell'Unione entro un termine ragionevole;
- nulla vieta agli Stati membri di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nell'ambito delle competenze dell'Unione che devono essere esercitate all'unanimità. Al contrario, dall'articolo 333, paragrafo 1, del TFUE, si evince che, a condizione che siano rispettati i requisiti stabiliti nei Trattati, tali competenze si prestano a una cooperazione rafforzata e che in tal caso l'unanimità sarà costituita dai voti dei soli Stati membri partecipanti;
- a differenza dei brevetti europei rilasciati conformemente alle norme della CBE, che conferiscono esclusivamente una protezione e livello nazionale negli Stati membri aderenti alla convenzione stessa, il brevetto unitario consentirebbe una protezione uniforme in tutti gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata;
- il fatto che il futuro brevetto unico europeo sarà in vigore unicamente sul territorio degli Stati membri partecipanti non costituisce ad avviso della Corte una violazione dell'articolo 118 del TFUE, ma deriva necessariamente dall'articolo 20, paragrafo 4, del TUE, secondo il quale gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati membri partecipanti;
- violazione del principio, stabilito all'articolo 20, paragrafo 2, del TUE, in base al quale la cooperazione rafforzata deve essere autorizzata dal Consiglio in ultima istanza, qualora gli obiettivi che essa intende perseguire non possano essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'UE nel suo insieme. Ad avviso del Governo italiano il pacchetto legislativo sul brevetto unitario sarebbe stato incompleto e i negoziati dedicati al regime linguistico sarebbero stati brevi e poco approfonditi; inoltre, sia alla data in cui la Commissione ha presentato la proposta di autorizzazione della cooperazione rafforzata sia alla data di adozione della pertinente decisione da parte del Consiglio, sarebbero esistite ancora effettive probabilità di giungere ad un compromesso all'unanimità. La decisione impugnata sarebbe altresì viziata da una carenza di istruttoria e da un difetto di motivazione, in quanto si sofferma in maniera eccessivamente succinta sui motivi per i quali il Consiglio ritiene soddisfatti i presupposti stabiliti dai Trattati UE e TFUE in materia di cooperazione rafforzata.
La Corte sottolinea che il riferimento all'"ultima istanza" va inteso nel senso che il ricorso alla cooperazione rafforzata è possibile solamente nel caso in cui, in seguito ad una valutazione del Consiglio, non si possa adottare una determinata normativa in tempi certi. Nel caso in esame, secondo la sentenza:
- il Consiglio ha verificato con cura e imparzialità la sussistenza del presupposto dell'"ultima istanza", tenuto conto del lungo ed infruttuoso iter delle proposte relative all'istituzione del brevetto unico europeo iniziato nel 2000; inoltre, in seno al Consiglio è stato discusso tra tutti gli Stati membri un numero considerevole di regimi linguistici differenti per il brevetto unitario, nessuno dei quali ha ottenuto un sostegno che consentisse l'adozione dell'intero pacchetto;
- né l'Italia né la Spagna hanno fornito elementi concreti atti a smentire l'affermazione del Consiglio secondo cui, al momento della richiesta di autorizzazione della cooperazione rafforzata e dell'adozione della relativa decisione da parte del Consiglio, persisteva la mancanza di sostegno sufficiente a qualunque regime linguistico proposto o ipotizzabile;
- la decisione impugnata, in coerenza con una giurisprudenza costante secondo cui l'adozione dell'atto può essere motivata in modo sommario qualora essa si inserisca in un contesto ben noto agli interessati, non è viziata da un difetto di motivazione che possa giustificarne l'annullamento, tenuto conto della partecipazione di Italia e Spagna ai negoziati e della dettagliata ricostruzione, nella proposta di autorizzazione della cooperazione rafforzata, dell'iter infruttuoso precedente a tale decisione;
- violazione dell'articolo 326, paragrafo 2, del TFUE, in quanto la cooperazione rafforzata relativa al brevetto unitario arrecherebbe pregiudizio al mercato interno, alla coesione economica, sociale e territoriale, costituirebbe un ostacolo e una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri e provocherebbe distorsioni di concorrenza tra questi ultimi. Ad avviso del Governo italiano, infatti, una protezione uniforme dell'innovazione valida solo per alcuni Stati membri dell'UE: 1) favorirebbe un assorbimento dell'attività relativa ai prodotti innovativi in tale parte dell'Unione, a scapito degli Stati membri non partecipanti; 2) determinerebbe una distorsione della concorrenza e una discriminazione tra le imprese, a causa del fatto che, in base al regime linguistico previsto, gli scambi di prodotti innovativi sarebbero agevolati per le imprese che lavorano in tedesco, in inglese o in francese; 3) ridurrebbe la mobilità dei ricercatori originari di Stati membri che non partecipano a tale cooperazione o di Stati membri la cui lingua ufficiale non è il tedesco, l'inglese o il francese; 4) pregiudicherebbe la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione in quanto impedirebbe lo sviluppo coerente della politica industriale e aumenterebbe le differenze tra gli Stati membri dal punto di vista tecnologico.
Con riferimento a tali argomenti, la Corte conclude che la decisione di istituire un brevetto unitario applicabile esclusivamente negli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata:
- non comporta necessariamente un pregiudizio al mercato interno o alla coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione;
- al fine di dimostrare l'esistenza di un simile pregiudizio, non si può invocare il regime linguistico proposto per il futuro brevetto unico la cui compatibilità con il diritto dell'UE non può essere valutata nell'ambito dei ricorsi in esame in quanto esso non rappresenta un elemento costitutivo della decisione impugnata bensì una mera proposta della Commissione integrata da elementi di compromesso proposti dall'allora Presidenza ungherese del Consiglio dell'Unione al momento delle richieste di cooperazione rafforzata.
Va al riguardo ricordato che il regime linguistico per il rilascio del brevetto unico è stato disciplinato dal richiamato regolamento (UE) n. 1260/2012 (uno dei due regolamenti attuativi della cooperazione rafforzata avviata con la decisione in questione), che è stato oggetto di una distinta impugnazione da parte della sola Spagna e non anche del Governo italiano.
Alla luce di tutte le suddette considerazioni, la Corte dispone che il ricorso venga respinto e condanna la Repubblica italiana alle spese.