Con l'impugnazione proposta il 1° giugno 2012, la Commissione europea ha chiesto alla Corte l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 21 marzo 2012, che ha annullato la decisione 2006/323/CE della Commissione (di seguito, la "decisione controversa"), relativa all'esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna; in particolare, l'annullamento disposto dal Tribunale riguardava la parte in cui tale decisione accertava che le esenzioni dalle accise sugli oli minerali usati come combustibile concesse fino al 31 dicembre 2003, costituiscono aiuti di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), nonché la parte in cui ordina ai suddetti Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per recuperare le esenzioni presso i loro beneficiari nella misura in cui questi ultimi non hanno versato un'accisa pari ad almeno 13,01 euro per 1 000 kg di oli combustibili pesanti.
Le accise sugli oli minerali sono state oggetto di diverse direttive, in particolare la direttiva 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, la direttiva 92/82/CEE, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali e la direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, che ha abrogato le direttive 92/81 e 92/82 con effetto dal 31 dicembre 2003.
L'articolo 8 della direttiva 92/81 disponeva che:
- il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche. Qualora uno Stato membro intenda introdurre una siffatta misura, ne informa la Commissione. La Commissione informa della misura proposta gli altri Stati membri entro un mese. Si considera che il Consiglio abbia autorizzato l'esenzione o la riduzione proposta qualora, entro due mesi dal momento in cui gli altri Stati membri sono stati informati come stabilito nel secondo comma, né la Commissione, né alcuno Stato membro abbiano chiesto che la questione venga discussa in sede di Consiglio.
- qualora la Commissione ritenga che non possono più essere mantenute le esenzioni o riduzioni, in particolare per considerazioni di concorrenza sleale, di distorsioni nel funzionamento del mercato interno o di protezione dell'ambiente, essa presenta le opportune proposte al Consiglio, che decide all'unanimità.
La direttiva 2003/96 ha autorizzato gli Stati membri a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 2006, le aliquote ridotte o le esenzioni elencate al suo allegato II, incluse dunque quelle previste per produzione di allumina nella regione di Gardanne (dal 1997), di Shannon (dal 1983) e in Sardegna (dal 1993).
Tali esenzioni (di seguito denominate "esenzioni controverse") erano state autorizzate, rispettivamente, dalle decisioni 92/510/CEE, 93/697/CE, e 97/425/CE, più volte prorogate dal Consiglio, da ultimo fino al 31 dicembre 2006 con decisione 2001/224/CE.
Al considerando 5, quest'ultima decisione precisava che essa non pregiudicava l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni di funzionamento del mercato unico, che potrebbero essere in particolare intentati a norma degli articoli 107 e 108 del TFUE, e che essa non dispensava gli Stati membri, a norma dell'articolo 108, dall'obbligo di comunicare alla Commissione gli aiuti di Stato che possono essere istituiti.
Il 30 ottobre 2001, la Commissione ha avviato il procedimento previsto all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE nei confronti di ciascuna delle esenzioni controverse. In esito a tale procedimento, la Commissione ha adottato la citata decisione controversa, in forza della quale:
- le esenzioni dall'accisa sugli oli combustibili pesanti utilizzati nella produzione di allumina, concesse dall'Irlanda, dalla Repubblica francese e dalla Repubblica italiana fino al 31 dicembre 2003, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE;
- gli aiuti concessi fra il 17 luglio 1990 e il 2 febbraio 2002 (ovvero anteriormente alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE delle decisioni di avvio del procedimento ex art. 108 del TFUE), non sono soggetti a recupero, poiché ciò sarebbe contrario ai principi generali del diritto comunitario, in particolare alla tutela del legittimo affidamento e alla certezza del diritto;
- gli aiuti concessi fra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003 sono incompatibili con il mercato comune: pertanto, questi ultimi aiuti devono essere recuperati.
Nella sentenza impugnata il Tribunale aveva annullato la decisione controversa, accogliendo i motivi dedotti dalle parti, vertenti sulla violazione dei principi della certezza del diritto e della presunzione di legittimità degli atti dell'Unione europea; con tale motivi le ricorrenti addebitavano in sostanza alla Commissione di avere, con la suddetta decisione, parzialmente azzerato gli effetti giuridici prodotti dalle decisioni di autorizzazione. Esaminando questi motivi, il Tribunale ha ritenuto che tali decisioni impedissero che la Commissione potesse imputare agli Stati membri interessati le esenzioni controverse e, pertanto, che essa potesse qualificarle come aiuti di Stato.
Nella sentenza in oggetto, la Corte innanzi tutto accerta un errore di diritto da parte del Tribunale che ha rilevato d'ufficio il motivo secondo cui le esenzioni controverse sarebbero imputabili non agli Stati membri ma all'Unione, senza che nessuna delle parti ricorrenti avesse fatto valere tale motivo in giudizio.
In secondo luogo, la Corte osserva che la sentenza del Tribunale ha stabilito che, al momento dell'adozione della decisione controversa, la decisione 2001/224 continuava ad essere valida e che essa, nonché le decisioni che l'avevano preceduta e la direttiva 92/81/CE, beneficiavano della presunzione di legittimità inerente agli atti dell'Unione e producevano tutti i loro effetti giuridici. Per il Tribunale, dunque, l'Irlanda, la Francia e l'Italia erano autorizzate a basarsi su tali decisioni per continuare ad applicare le esenzioni controverse, e la decisione controversa violava in tal modo i principi della certezza del diritto e della presunzione di legittimità degli atti dell'Unione.
Tuttavia, ad avviso della Corte il Tribunale ha trascurato le rispettive competenze del Consiglio e della Commissione in materia di armonizzazione delle normative sulle accise, da un lato, e in materia di aiuti di Stato, dall'altro. Infatti, con la scelta di prevedere nel Trattato, all'articolo 108, l'esame permanente ed il controllo degli aiuti da parte della Commissione, si è inteso riservare ad essa un ruolo centrale per il riconoscimento dell'eventuale incompatibilità di un aiuto. Quanto al potere di cui il Consiglio si trova investito in materia di aiuti di Stato in forza dell'articolo 108, paragrafo 2, terzo comma, esso ha carattere eccezionale, il che comporta che debba necessariamente essere oggetto di un'interpretazione restrittiva. Pertanto, una decisione del Consiglio che autorizza uno Stato membro a introdurre un'esenzione dalle accise non poteva produrre l'effetto di impedire alla Commissione di esercitare le competenze ad essa assegnate dal Trattato e, di conseguenza, di attuare il procedimento previsto dall'articolo 108 e di adottare, ove necessario, in esito a tale procedimento, una decisione quale la decisione controversa.
Alla luce di queste considerazioni la Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa dinanzi al Tribunale.