La Corte di giustizia si è pronunciata in via pregiudiziale sull'interpretazione degli articoli 5, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafo 1, lettera e), della
direttiva 2008/7/CE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, facendo seguito al rinvio disposto dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Cosenza, nell'ambito di una controversia tra la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di Cosenza e la Fallimento Grillo Star srl.
La controversia concerneva la domanda di ammissione al passivo di un credito vantato dalla CCIAA di Cosenza relativamente al mancato pagamento da parte della Grillo Star, per l'anno 2009, del diritto annuale dovuto da ogni impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese.
L'articolo 8, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 dispone che alla tenuta del registro delle imprese provvedono le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; l'articolo 18, commi 3‑5, della stessa legge stabilisce le modalità di calcolo del diritto annuale, la cui determinazione è affidata ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico. Per l'anno anno oggetto procedimento principale (2009), l'importo del diritto annuale era determinato in misura fissa di 200 euro per le imprese con fatturato inferiore a 100 000 euro e, al di sopra di tale soglia, è calcolato in percentuale per scaglioni di fatturato. La CCIAA di Cosenza aveva chiesto pertanto l'ammissione al passivo del Fallimento Grillo Star di un credito pari a 200 euro, maggiorato di 113,39 euro.
Il giudice del rinvio sollevava dubbi circa la compatibilità della normativa italiana relativa alla determinazione del diritto annuale l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2008/7/CE, in base al quale gli Stati membri non assoggettano le società di capitali ad alcuna forma di imposta indiretta per le operazioni di registrazione o qualsiasi altra formalità preliminare all'esercizio di un'attività, alla quale una società di capitali può essere soggetta a causa della sua forma giuridica. Peraltro, l'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) della medesima direttiva, gli Stati membri possono applicare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 5, le imposte e i diritti di carattere remunerativo.
In particolare, la Sezione Fallimentare del Tribunale di Cosenza chiedeva alla Corte di giustizia di pronunciarsi seguenti punti:
- se i criteri di determinazione del diritto annuale di cui all'articolo 18 lettera b) della legge n. 580/1993, si pongano in contrasto con la direttiva 2008/7 in quanto non può farsi rientrare nella deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) della medesima direttiva;
- se l'obbligo di pagamento del diritto annuale gravante su una società di capitali la quale non eserciti – e non abbia mai esercitato alcuna attività economica – e risulti, anzi, “inattiva” si ponga in contrasto con la direttiva;
- se la natura costitutiva della iscrizione nel registro delle imprese costituente, per l'ordinamento nazionale italiano, fatto imprescindibilmente connesso all'acquisto della personalità giuridica delle società di capitali e quindi il pagamento del connesso “diritto annuale” si ponga in contrasto con la suddetta direttiva.
Nella sentenza in oggetto la Corte di Giustizia statuisce che l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/7/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a un diritto, come quello controverso nel procedimento principale, dovuto annualmente da ogni impresa per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se siffatta iscrizione ha un effetto costitutivo per le società di capitali e tale diritto è dovuto dalle società in parola anche relativamente al periodo di tempo in cui svolgono unicamente attività preparatorie alla gestione di un'impresa.
La Corte osserva infatti che il fatto generatore del diritto di registrazione consiste nella registrazione dell'impresa e prescinde dalla forma giuridica dell'ente titolare dell'impresa; il tributo, pertanto, grava sia sulle imprese aventi la forma di società d capitali sia su quelle con un'altra forma giuridica.
La Corte osserva inoltre che, dall'esame del fascicolo di causa risulta che la Grillo Star srl ha, per lo meno, effettuato operazioni necessarie all'avvio di un'attività alberghiera, segnatamente acquistando dei terreni, e pertanto non può, in ogni caso, essere assimilata ad una “società vuota”, ossia ad una società priva di attivi e che quindi non svolge più alcuna attività.