Con ricorso proposto il 17 maggio 2011, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, avendo consentito alle agenzie di viaggio di applicare il regime speciale ai servizi di viaggi venduti a soggetti diversi dai viaggiatori, l'Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. da 306 a 310 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
In base ai citati articoli, nella versione in lingua italiana:
- gli Stati membri applicano un regime speciale dell'IVA alle operazioni delle agenzie di viaggio nella misura in cui tali agenzie agiscano in nome proprio nei confronti del viaggiatore e utilizzino, per l'esecuzione del viaggio, cessioni di beni e prestazioni di servizi di altri soggetti passivi. Il regime speciale non è applicabile alle agenzie di viaggio che agiscono unicamente quali intermediari;
- le operazioni effettuate dall'agenzia di viaggio per la realizzazione del viaggio sono considerate come una prestazione di servizi unica resa dall'agenzia di viaggio al viaggiatore, che è assoggettata all'imposta nello Stato membro in cui l'agenzia di viaggio ha la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione;
- per la prestazione di servizi unica resa dall'agenzia di viaggio è considerato come base imponibile e come prezzo al netto dell'IVA, il margine dell'agenzia di viaggio, ossia la differenza tra l'importo totale, al netto dell'IVA, a carico del viaggiatore ed il costo effettivo sostenuto dall'agenzia di viaggio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi, nella misura in cui tali operazioni siano effettuate a diretto vantaggio del viaggiatore.
L'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) prevede che le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per l'organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale, siano considerate come una prestazione di servizi unica. Tali disposizioni si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti.
La Commissione ritiene che il regime speciale delle agenzie di viaggio, sancito dagli articoli 306-310 della direttiva IVA, sia applicabile unicamente in caso di vendita di viaggi ai viaggiatori ("impostazione basata sul viaggiatore"), e avvalora tale interpretazione adducendo che cinque delle sei versioni linguistiche iniziali della direttiva utilizzavano sistematicamente il termine "viaggiatore". L'utilizzo del termine "cliente" ("customer") nella versione in lingua inglese costituirebbe un errore. Dato che tale versione in lingua inglese è servita da base per le successive traduzioni della sesta direttiva, tale termine sarebbe stato spesso ripreso in queste ultime, così come in svariate versioni linguistiche degli articoli da 306 a 310 della direttiva IVA, e tuttavia esso deve essere inteso nel senso di "viaggiatore". Ad avviso della Commissione, se si accogliesse l'impostazione basata sul cliente, la condizione secondo cui – per accedere al regime speciale – l'agenzia deve agire "in nome proprio", sarebbe ridondante, poiché un operatore agisce sempre in nome proprio nei confronti del suo cliente. Inoltre, se il legislatore dell'Unione avesse inteso conferire al termine "cliente" non tanto il senso di viaggiatore, quanto piuttosto quello di tutti i tipi di "clienti", da ciò deriverebbero conseguenze illogiche, poiché il regime speciale delle agenzie di viaggio si applicherebbe anche quando un'agenzia agisce in qualità di intermediario, in particolare quando essa ricerca clienti per conto di un albergatore, in forza di un contratto di intermediazione stipulato con quest'ultimo.
L'Italia contesta l'interpretazione letterale operata dalla Commissione, poiché, oltre alla versione inglese, numerose altre versioni linguistiche dell'art. 306 (in particolare, quella bulgara, polacca, portoghese, rumena, slovacca, finlandese e svedese) non utilizzerebbero il termine "viaggiatore", bensì il termine "cliente". Inoltre, occorrerebbe considerare gli obiettivi perseguiti dal regime speciale delle agenzie di viaggio, ovvero la semplificazione delle regole relative all'IVA, da un lato, e la ripartizione del gettito tra gli Stati membri, dall'altro: in questo senso, l'impostazione basata sul cliente, contrariamente a quella basata sul viaggiatore, consentirebbe di rispettare il principio della neutralità dell'IVA, trattando alla stessa maniera gli operatori che vendono direttamente pacchetti di viaggio ai viaggiatori e quelli che vendono tali viaggi ad altri operatori. Inoltre, l'impostazione della Commissione solleverebbe un problema di ordine pratico, nel senso che, se il regime speciale delle agenzie di viaggio si applicasse solo alle vendite al viaggiatore, consumatore finale, potrebbe risultare necessario verificare, caso per caso, se l'acquirente di un viaggio sia effettivamente la persona che lo sfrutterà e se egli non rivenderà il viaggio ad un altro soggetto.
La Corte di giustizia respinge il ricorso della Commissione, sostenendo che un'interpretazione puramente letterale del regime speciale delle agenzie di viaggio fondata sul testo di una o più versioni linguistiche ad esclusione delle altre non può essere accolta, poiché – secondo una giurisprudenza costante – occorre considerare che le norme del diritto dell'Unione devono essere interpretate e applicate in modo uniforme alla luce delle versioni in tutte le lingue dell'Unione. In caso di disparità tra le diverse versioni, la disposizione deve essere interpretata in funzione dell'impianto sistematico e della finalità della normativa di cui fa parte: nel caso specifico, la semplificazione delle norme IVA e la corretta ripartizione del gettito tra gli Stati membri.
Ad avviso della Corte, l'impostazione basata sul cliente è quella più idonea a conseguire entrambi gli obiettivi, in quanto consente alle agenzie di viaggio di fruire di regole semplificate a prescindere dal tipo di clienti cui forniscono le loro prestazioni e favorisce, in tal modo, un'equilibrata ripartizione del gettito tra gli Stati membri. La circostanza che nel 1977, all'epoca in cui è stato adottato il regime speciale delle agenzie di viaggio, la maggioranza di queste ultime vendesse i propri servizi direttamente al consumatore finale non implica che il legislatore abbia inteso circoscrivere tale regime speciale a questo tipo di vendite ed escludere dallo stesso le vendite ad altri operatori. Infatti, quando un operatore organizza un pacchetto e lo vende ad un'agenzia di viaggio che lo rivende successivamente ad un consumatore finale, è il primo operatore che si assume il compito di combinare differenti prestazioni acquistate presso diversi terzi assoggettati all'IVA. Considerata la finalità del regime speciale delle agenzie di viaggio, ciò che rileva è che il suddetto operatore possa fruire di regole semplificate in materia di IVA e che queste ultime non rimangano appannaggio dell'agenzia di viaggio, la quale, in un'ipotesi del genere, si limita a rivendere al consumatore finale il pacchetto acquistato presso detto operatore.
Quanto poi al rischio che le agenzie di viaggio applichino il regime speciale anche quando agiscono in qualità di intermediario, la Corte non lo ritiene fondato, considerata l'espressa menzione contenuta nell'articolo 306 della direttiva IVA, che esclude in ogni caso siffatta possibilità.