la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che la
direttiva 2003/88/CE va interpretata nel senso che uno Stato membro, a differenza di quanto prevede per i magistrati ordinari, non può escludere per i
magistrati onorari che si trovano in una situazione comparabile, qualsiasi
diritto alla corresponsione di un'indennità durante il periodo feriale di sospensione delle attività giudiziarie ed alla
tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Inoltre, ha precisato che
viola la
direttiva 1999/70/CE, relativa all'
accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, una normativa nazionale ai sensi della quale il rapporto di lavoro dei magistrati onorari può essere oggetto di
rinnovi successivi senza che siano previste, al fine di limitare l'utilizzo abusivo di tali rinnovi,
sanzioni effettive e dissuasive o la
trasformazione del rapporto di lavoro di tali magistrati in un rapporto di lavoro
a tempo indeterminato.