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  • C-665/22

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 05/07/2024

    Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che l'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE va interpretato nel senso che uno Stato membro, allo scopo di garantire l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento 2019/1150, non può imporre ai fornitori di servizi di intermediazione stabiliti in un altro Stato membro misure ai sensi delle quali essi siano obbligati, a pena di sanzioni, a trasmettere periodicamente a un'autorità di tale Stato membro un documento relativo alla loro situazione economica, nel quale devono essere precisate numerose informazioni concernenti, in particolare, i ricavi del fornitore.

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