C-28/19
Consulta la sentenza su curia.europa.euAssegnata in data: 12/05/2020
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
La sentenza verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1008/2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei, con riguardo all’applicazione di supplementi di prezzo e relativa imposizione dell’Iva, e oneri di web check-in.
Nel 2011, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust (Italia) (AGCM) ha contestato a Ryanair di aver pubblicato sul proprio sito Internet dei prezzi del servizio aereo che non indicavano, sin dalla loro prima visualizzazione, i seguenti elementi: 1) l’importo dell’IVA per i voli nazionali, 2) gli oneri di web check-in e 3) le tariffe applicate in caso di pagamento con una carta di credito diversa da quella prescelta da Ryanair. L’AGCM ha ritenuto tali elementi del prezzo inevitabili e prevedibili e che il consumatore ne dovesse essere informato sin dalla prima indicazione del prezzo, ossia ancor prima del processo di prenotazione e ha pertanto irrogato ammende a Ryanair per pratica commerciale sleale.
Ryanair ha adito il giudice amministrativo italiano per ottenere l’annullamento della decisione dell’AGCM. Il ricorso è stato respinto in primo grado, quindi Ryanair ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato italiano. Quest’ultimo ha chiesto alla Corte di giustizia se, alla luce del citato regolamento sulla prestazione dei servizi aerei, gli elementi di prezzo di cui trattasi siano inevitabili e prevedibili e debbano pertanto essere inclusi nella pubblicazione dell’offerta iniziale.
Con la sentenza in oggetto la Corte di giustizia dell’UE ha richiamato la propria giurisprudenza, ovvero le sentenze del 6 luglio 2017, causa C-290/16, Air Berlin; del 18 settembre 2014, causa C-487/12, Vueling Airlines; e del 19 luglio 2012, causa C-112/11, ebookers.com Deutschland. Secondo le sentenze ricordate un vettore aereo ha l’obbligo di far figurare nelle sue offerte on line, sin dalla prima indicazione del prezzo (ossia nell’offerta iniziale) la tariffa passeggeri nonché, separatamente, le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili. Per contro, è soltanto all’inizio del processo di prenotazione che esso deve comunicare i supplementi di prezzo opzionali in modo chiaro e trasparente. Per quanto riguarda gli oneri di web check-in, la Corte ritiene che, quando sussiste almeno un’opzione di check-in gratuito (come il check-in effettuato in aeroporto), tali oneri debbano essere qualificati come supplementi di prezzo opzionali e, pertanto, non debbano necessariamente essere indicati nell’offerta iniziale. Ove invece il vettore aereo proponga una o più modalità di check-in a pagamento – esclusa, quindi, qualsiasi modalità di check-in gratuito – gli oneri di web check-in devono essere considerati come elementi di prezzo inevitabili e prevedibili che devono essere visualizzati nell’offerta iniziale.
Per quanto concerne l’IVA applicata ai supplementi facoltativi per i voli nazionali, la Corte afferma che si tratta di un supplemento di prezzo opzionale, al contrario dell’IVA applicata alle tariffe dei voli nazionali, la quale deve essere indicata nell’offerta iniziale. Infine, la Corte rileva che la tariffa applicata per il pagamento con carta di credito diversa da quella prescelta dal vettore aereo costituisce un elemento di prezzo inevitabile e prevedibile che deve quindi essere visualizzato nell’offerta iniziale. Se il carattere prevedibile di tale tariffa è riconducibile alla politica del vettore aereo in materia di modalità di pagamento, il suo carattere inevitabile trova piuttosto una spiegazione nel fatto che l’apparente scelta lasciata ai consumatori (utilizzare o meno la carta di credito prescelta dal vettore aereo) dipende in realtà da una condizione imposta dallo stesso vettore, con la conseguenza che la gratuità del servizio di cui trattasi è riservata a beneficio di una cerchia ristretta di consumatori privilegiati, mentre gli altri consumatori devono o rinunciare alla gratuità di tale servizio o rinunciare a una conclusione del loro acquisto nell’immediato ed effettuare operazioni potenzialmente costose per poter soddisfare la condizione richiesta, con il rischio, una volta effettuate dette operazioni, di non poter più beneficiare dell’offerta o di non poterne più beneficiare al prezzo inizialmente indicato.