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  • C-128/19

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 16/06/2021

    Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI), XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La domanda di pronuncia pregiudiziale, che verte sull'interpretazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, è stata presentata con ordinanza dalla Corte suprema di cassazione italiana il 14 novembre 2018 nell'ambito della controversia tra l'Azienda provinciale sanitaria di Catania e l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana in merito a una domanda di condanna della prima al pagamento di un'indennità a favore di un allevatore costretto ad abbattere animali affetti da malattie infettive.

    L'allevatore aveva presentato dinanzi al Tribunale di Catania una domanda diretta ad ottenere la condanna dell'Azienda provinciale sanitaria a versargli una somma (11.930,08 euro) a titolo di indennità, come previsto dall'articolo 1 della legge regionale n.12/1989. Tale indennità è finanziata dall'articolo 25, comma 16, della legge regionale n.19/2005, a favore degli operatori del settore zootecnico costretti ad abbattere bestiame affetto da malattie infettive.

    Il Tribunale di Catania ha accolto tale domanda con decreto ingiuntivo n. 81/08. L'azienda sanitaria ne ha quindi chiesto e ottenuto l'annullamento.

    Successivamente l'allevatore ha presentato ulteriore ricorso, a seguito del quale la Corte d'appello di Catania ha riformato la sentenza di annullamento respingendo l'argomento dell'Azienda sanitaria secondo cui la misura prevista dalla legge regionale costituiva un aiuto di Stato a cui non poteva essere data esecuzione fino a quando la Commissione non l'avesse dichiarato compatibile con il mercato interno. La Corte d'appello di Catania rilevava che la Commissione europea aveva autorizzato (con decisione C(2002)4786 dell'11 dicembre 2002)  le disposizioni delle leggi regionali che, fino al 1997, avevano finanziato l'indennità di cui al procedimento principale  in quanto misura di aiuto di Stato compatibile con il mercato interno, ovvero l'articolo 11 della legge regionale n. 40/1997 e l'articolo 7 della legge regionale n. 22/1999. La Corte d'appello di Catania considerava che l'accertamento di compatibilità con il mercato interno delle misure del 1997 e del 1999, effettuato dalla Commissione nella decisione del 2002, si estendeva alla misura del 2005, che finanziava tale indennità.

     La Corte suprema di cassazione, giudice del rinvio, chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dall'Azienda sanitaria avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, chiede se la misura del 2005 costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e, in caso affermativo, se sia compatibile con gli articoli 107 e 108 TFUE.

    Quindi, la Corte di Cassazione pone una seconda questione chiedendo se l'articolo 108, paragrafo 3, TFUE debba essere interpretato nel senso che una misura istituita da uno Stato membro, destinata a finanziare, per un periodo di più anni e per un importo di EUR 20 milioni, da un lato, un'indennità a favore degli allevatori costretti ad abbattere animali affetti da malattie infettive e, dall'altro, il compenso dovuto ai veterinari liberi professionisti che hanno partecipato alle misure di risanamento, debba essere assoggettata alla procedura di controllo preventivo prevista da tale disposizione, anche nell'ipotesi in cui la Commissione abbia autorizzato misure simili.

    La Corte di giustizia europea ha risposto alla seconda questione, ritenendo di non dover esaminare la prima alla luce di tale risposta, stabilendo che l'articolo 108, paragrafo 3 TFUE dev'essere interpretato nel senso che una misura istituita da uno Stato membro, destinata a finanziare, per un periodo di più anni e per un importo di 20 milioni di euro, da un lato, un'indennità a favore degli allevatori costretti ad abbattere animali affetti da malattie infettive e, dall'altro, il compenso dovuto ai veterinari liberi professionisti che hanno partecipato alle misure di risanamento, dev'essere assoggettata alla procedura di controllo preventivo prevista da tale disposizione, qualora tale misura non sia coperta da una decisione di autorizzazione della Commissione europea, salvo che essa soddisfi le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, o le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

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