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Sentenze della Corte di Giustizia dell'UE

La sezione raccoglie gli estremi delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) che, dal mese di dicembre 2011, a seguito della loro pubblicazione sul sito della medesima, sono state trasmesse alle Camere dal Governo (Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri) e assegnate alle Commissioni parlamentari competenti per materia ai fini di un loro possibile esame, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento della Camera dei deputati.

Si tratta delle sentenze in cui lo Stato italiano o altro ente pubblico territoriale italiano sono parte - anche interveniente - nella causa dinanzi alla CGUE e delle sentenze relative a procedimenti avviati a seguito di rinvio pregiudiziale da parte di un'autorità giudiziaria italiana. Attraverso uno specifico collegamento ipertestuale è possibile consultare il testo integrale di ciascuna sentenza.
 

  • T-98/16

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 16/04/2019

    Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    Il Tribunale ha disposto l'annullamento della decisione (UE) 2016/1208 della Commissione, relativa all'aiuto di Stato SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore della Cassa di risparmio della provincia di Teramo Spa (Banca Tercas) tramite intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi.
  • T-135/15

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 16/04/2019

    Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    Il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dall'Italia contro alcune rettifiche imposte con la decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, ai fini dell'esclusione dal finanziamento di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), con riferimento al regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero, al pagamento tardivo del saldo dei premi di macellazione relativi all'anno 2004 e al pagamento tardivo di alcune spese relative alle azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli.
  • C-702/17

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 16/04/2019

    Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte ha dichiarato che il diritto dell'Unione europea in materia di concessioni di servizio pubblico, letto alla luce del principio della certezza del diritto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento, che modifica le norme per il calcolo del rimborso al quale i titolari di concessioni di distribuzione di gas naturale rilasciate in assenza di una procedura di gara hanno diritto a seguito della cessazione anticipata di tali concessioni ai fini di una loro nuova assegnazione mediante gara.
  • C-498/17

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 16/04/2019

    Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte ha dichiarato che l'Italia è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 14, lettere b) e c), della direttiva 1999/31, relativa alle discariche di rifiuti, non avendo adottato tutte le misure necessarie per far chiudere al più presto o per adeguare una serie di specifiche discariche non conformi alla medesima direttiva.
  • C-487/17

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 16/04/2019

    Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte ha dichiarato che l'allegato III della direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, e le altre norme dell'Unione europea vigenti in materia di rifiuti pericolosi, devono essere interpretati nel senso che il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare tale composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi onde stabilire se il rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale, e che in tale contesto il principio di precauzione deve essere interpretato nel senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa, il detentore del rifiuto si trovi nell'impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che il rifiuto presenta, quest'ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso.
  • C-350/17

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 16/04/2019

    Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte ha dichiarato che gli articoli 5 e 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, devono essere interpretati nel senso che il citato articolo 5 non è applicabile a un procedimento di aggiudicazione svoltosi prima del 3 dicembre 2019, cosicché un'autorità competente che, mediante una decisione di aggiudicazione conclusiva di una procedura di gara, attribuisca prima di tale data un contratto di concessione di un servizio pubblico di trasporto locale di passeggeri su strada non è tenuta a conformarsi al medesimo articolo 5.
  • C-245/18

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 16/04/2019

    Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte ha dichiarato che l'articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che, ove un ordine di pagamento sia eseguito in conformità all'identificativo unico fornito dall'utente di servizi di pagamento, che non corrisponde al nome del beneficiario specificato dall'utente stesso, la limitazione della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, prevista dalla disposizione in oggetto, si applica sia al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, sia al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.
  • C-192/17

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 26/03/2019

    Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte ha dichiarato che il fabbricante di un'apparecchiatura radio, quando applica la procedura di cui all'allegato III, secondo comma, della direttiva 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, e si basa su norme armonizzate per definire le serie di prove indicate a tale comma, non è tenuto a rivolgersi a un organismo notificato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della medesima direttiva e, pertanto, non è tenuto ad aggiungere alla marcatura CE il numero di identificazione di tale organismo, né è tenuto ad aggiungere alla medesima marcatura il numero di identificazione di un organismo certificato che egli abbia interpellato di sua volontà, pur non essendovi obbligato.
  • C-710/17 - CCC

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 19/03/2019

    Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte ha dichiarato che la domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Consiglio di Stato con ordinanza del 28 settembre 2017, in ordine alla compatibilità con l'articolo 48 della direttiva 2004/18/CE dell'articolo 53, comma 3, del codice dei contratti pubblici - che ammette alla partecipazione un'impresa con un progettista "indicato" il quale ultimo, a sua volta, non essendo concorrente, non può ricorrere all'istituto dell'avvalimento - è irricevibile, in quanto tale domanda non menziona e non giustifica, neppure in via subordinata, l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo.
  • C-386/17

    Consulta la sentenza su curia.europa.eu

    Assegnata in data: 12/02/2019

    Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA), XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

    La Corte ha dichiarato che le norme sulla litispendenza nei procedimenti civili e commerciali e nei procedimenti in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, di cui agli articoli 27 del regolamento (CE) n. 44/2001 e 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003, nel caso in cui, nell'ambito di una controversia in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari, l'autorità giurisdizionale successivamente adita abbia adottato, in violazione di tali norme, una decisione poi divenuta definitiva, ostano a che le autorità giurisdizionali dello Stato membro cui appartiene l'autorità giurisdizionale preventivamente adita neghino, per questo solo motivo, il riconoscimento di tale decisione, e che la loro violazione non può, di per sé, giustificare il mancato riconoscimento della decisione per sua contrarietà manifesta all'ordine pubblico di tale Stato membro.

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