La sentenza stabilisce che la Repubblica Italiana, non avendo adottato, nei termini stabiliti, tutte le misure necessarie a recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi in base al regime di aiuti dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato comune dalla decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 5 di detta decisione.
In particolare la Corte ritiene che i motivi addotti dal Governo italiano per giustificare il mancato recupero degli aiuti illegittimamente concessi - ossia l'esistenza di un contenzioso in corso presso le autorità giudiziarie nazionali e le difficoltà collegate alla necessità di individuare le imprese obbligate a restituire detti aiuti - non costituissero un'impossibilità assoluta di dare esecuzione alla decisione 2000/394/CE, ai sensi della consolidata giurisprudenza in materia.
La Corte, inoltre, osserva che, nel corso della procedura di recupero degli aiuti illegittimi, il legislatore italiano aveva intrapreso un'azione seria al fine di garantire l'efficacia di tale recupero, adottando il d.l. n. 59/2008, volto a risolvere il problema procedurale causato dalla sospensione dell'esecuzione degli ordini di recupero degli aiuti, disposta dai giudici nazionali; questa misura tuttavia, entrata in vigore dopo la scadenza dei termini stabiliti per procedere al recupero degli aiuti illegittimi, si è rivelata inefficace dato che, parecchi anni dopo la notifica della decisione 2000/394, una parte rilevante di detti aiuti non era stata recuperata. La Corte rileva quindi in termini generali che le iniziative legislative destinate a garantire l'esecuzione, da parte dei giudici nazionali, di una decisione della Commissione che obbliga uno Stato membro a recuperare un aiuto illegittimo, le quali vengano adottate in ritardo e risultino inefficaci, non soddisfano i principi che derivano dalla giurisprudenza, in particolare il principio secondo cui lo Stato membro è tenuto ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l'effettivo recupero delle somme dovute e il principio per il quale un recupero tardivo , successivo ai termini stabilito, non può soddisfare le prescrizioni del Trattato.
n.b.: In materia di aiuti di Stato, si richiama la sentenza del 24 novembre (C-458/09), assegnata lo scorso 5 dicembre alla Commissione finanze, con cui la Corte di giustizia ha rigettato l'impugnazione proposta dall'Italia avverso la sentenza del Tribunale di primo grado del 4 settembre 2009 (causa T‑211/05) in materia di aiuti di Stato a favore di società quotate in borsa.